Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID 19
per le imprese. il lavoro, la salute e i servizi territoriali
Art. 14
Tassazione capital gain start up innovative
1. Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.
Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis),del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015.
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa’ di cui agli articoli 5, escluse le societa’ semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis
all’investimento in start up innovative e in PMI innovative
Investimento agevolato
1. L’investimento massimo in una o piu’ start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo’ accedere all’agevolazione fiscale di cui all’art. 4, comma 2, non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000.
2. L’investimento massimo in una o piu’ PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo’ accedere all’agevolazione fiscale di cui all’art. 4, comma 3, primo periodo, non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000. In caso di investimento superiore a tale importo, sulla parte di investimento che eccede tale limite, il soggetto investitore puo’ accedere all’incentivo fiscale di cui all’art. 4, comma 3, secondo periodo.
3. L’investimento agevolato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio ai sensi dell’art. 7.
4. L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up lettera e).
5. Ai fini dei commi 1 e 2 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
6. I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale e’ stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
7. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 7, lettera e) rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
8. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
9. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attivita’ di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.
Art. 4
Agevolazione fiscale
1. L’agevolazione fiscale di cui al presente decreto e’ concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 del regolamento citato.
2. Il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta puo’ detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell’investimento effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del presente decreto fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000.
3. Il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta puo’ detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell’investimento effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 2 del presente decreto fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, puo’ detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenza nei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo.
4. Per i soci di societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la d precedenti commi 2 e 3, e’ determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.<
5. Qualora la detrazione di cui ai commi 2 e 3 sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza puo’ essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
[omissis]
Art. 7
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
1. Il diritto alle agevolazioni di cui all’art. 4 decade per il soggetto investito rese, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societa, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, nonche’ la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
c) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 1, comma 7, lettera a) e lettera e);
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.
2. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche’ i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e’ stato effettuato l’investimento agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all’art. 4, comma 1, deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.
3. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di controllo, anche a campione, l’eventuale in debita fruizione, totale o parziale, dell’agevolazione di cui al presente decreto, la stessa provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge salvo quanto indicato al successivo comma, dandone comunicazione in via telematica alla Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico.
4. Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell’incentivo, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e’ effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
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